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giovedì 16 Aprile 2015

Indicazione di imbottigliamento a tutela della grappa e della sua qualità 100% italiana. Anag vicina ai distillatori

PAOLA“A tutela della grappa quale prodotto cento per cento italiano, è indispensabile che l’imbottigliamento avvenga in Italia, nella zona d’origine, e che in etichetta sia inserito il luogo di imbottigliamento, che oggi non è più obbligatorio per nessun prodotto, ma non è neppure vietato”. E’ quanto afferma l’Anag, Assaggiatori grappa e acquaviti attraverso la sua presidente Paola Soldi, a supporto delle istanze avanzate dai distillatori, produttori di Grappa IG (Indicazione Geografica), che da tempo stanno lottando per vedere riconosciuto il fatto che l’imbottigliamento avvenga esclusivamente nella zona d’origine della grappa.

“La legge italiana – aggiunge Paola Soldi – ha inserito questa obbligatorietà, ma si scontra con le leggi dell’Unione europea che, di fatto, ne impediscono l’applicabilità. Siamo di fronte a un braccio di ferro fra le ragioni dei produttori di Grappa IG e la volontà della Commissione Europea, che vede nell’obbligatorietà dell’imbottigliamento nella zona d’origine una violazione alla libera circolazione. La nostra associazione è impegnata, fin dalla sua nascita, nella promozione della Grappa come denominazione protetta in ambito CE dal Regolamento numero 110 del 2008 e il nostro auspicio è che i distillatori italiani si distinguano inserendo il luogo di imbottigliamento, così da poter fornire ai consumatori uno strumento indispensabile di conoscenza e di garanzia della qualità del prodotto”.

Su queste basi, Anag condivide pienamente quanto affermato recentemente su “Il Giornale dei Distillatori” da Elvio Bonollo, presidente dell’Istituto Nazionale Grappa, secondo il quale “I produttori di Grappa IG hanno la volontà di dare garanzia di autenticità al consumatore europeo che acquista una bottiglia di Grappa. Il vincolo dell’imbottigliamento è sicuramente la modalità più sicura, ma vista la posizione irremovibile manifestata a Bruxelles, dove questa previsione è valutata quale limitazione ingiustificabile alla libera circolazione e  concorrenza nell’Unione, in ottica collaborativa già abbiamo manifestato apertura anche ad altre soluzioni, comunque in grado di permettere di raggiungere il risultato: il consumatore europeo deve poter avere la sicurezza che, quando degusta Grappa, sicuramente  degusta l’acquavite ad indicazione geografica italiana i cui caratteri sono completamente derivati dal lavoro e dall’expertise italiana nella produzione del distillato di bandiera”.

Il Regolamento CE numero 110 del 2008 determina le regole relative alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e afferma che “è opportuno procedere alla registrazione delle indicazioni geografiche identificando le bevande spiritose come originarie del territorio di un paese o di una regione o località di detto territorio quando una determinata qualità, la rinomanza o altre caratteristiche della bevanda spiritosa siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica”. Anche se il primo riconoscimento della tutela italiana del nome Grappa è precedente al 2008, questo Regolamento CE protegge l’Indicazione Geografica e indica che la bevanda spiritosa si può chiamare “Grappa” solo se è prodotta in Italia da vinacce italiane.

L’Indicazione Geografica, inoltre, non è solo per la Grappa nel suo insieme, ma anche per alcune Grappe regionali, quali Grappa di Barolo, Grappa piemontese/Grappa del Piemonte, Grappa lombarda/Grappa di Lombardia, Grappa trentina/Grappa del Trentino, Grappa friulana/Grappa del Friuli, Grappa veneta/Grappa del Veneto, Südtiroler Grappa/Grappa dell’Alto Adige, Grappa siciliana/Grappa di Sicilia e Grappa di Marsala. Per ognuna di queste denominazioni di Indicazione Geografica è stata predisposta anche la scheda tecnica, come richiesto dal regolamento CE.

22.04.2015

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